Competenza territoriale separazione giudiziale

Competenza territoriale separazione Palermo

 

La Cassazione ha ribadito la competenza territoriale in caso di separazione giudiziale dei coniugi.

La Suprema Corte in una recente ordinanza di maggio 2019 (Ordinanza n. 13569 del 20/05/2019)  è tornata a pronunciarsi sul Tribunale territorialmente competente nel giudizio di separazione giudiziale dei coniugi.

Ai fini dell’individuazione del tribunale territorialmente competente sulla domanda di separazione personale, l’art. 706, comma 1, c.p.c. impone, quale criterio principale di collegamento, l’ultima residenza comune dei coniugi, potendo trovare applicazione il criterio subordinato della residenza o del domicilio del convenuto solo nell’ipotesi in cui non vi sia mai stata convivenza.

Il criterio subordinato della residenza o domicilio della parte convenuta.

La pronuncia in commento ha confermato la precedente decisione della Suprema Corte con ordinanza n. 4109 del 2017.

Il dato normativo di riferimento è l’art. 706 cod. proc. civ., 1° comma, come modificato dalla I. 263/2005, che impone come criterio principale di collegamento della competenza per il giudizio di separazione dei coniugi l’ultima residenza comune dei coniugi e, solo in mancanza – cioè nell’ipotesi in cui non vi sia mai stata convivenza tra i coniugi, il foro subordinato della residenza o del domicilio della parte convenuta.

Così testualmente l’art. 706 cod. proc. civ., 1° comma:

La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.

Tale disposto normativo, precisa la Corte, deve ritenersi tuttora vigente, non essendo consentita una applicazione estensiva della pronuncia della Corte Costituzionale (n. 169/2008) con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, per manifesta irragionevolezza, della uguale previsione normativa (I. 898 del 1970. Art.4, 10 comma, successivamente modificato) che attribuiva la competenza per il giudizio di divorzio, in via principale, al giudice dell’ultima residenza comune dei coniugi.

La Cassazione non rileva dubbi di costituzionalità attesa la diversità della situazione dei coniugi in procinto di separarsi rispetto ai coniugi già da tempo separati e parti nel giudizio di divorzio.

Competenza territoriale separazione dopo la riforma Cartabia

A seguito dell’introduzione della riforma del processo civile (c.d. Riforma Cartabia) la competenza territoriale è disciplinata dall’art. 473 bis 47, c.p.c.

Secondo tale articolo per tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Se vi è stato trasferimento del minore non autorizzato e non è decorso un anno, è competente il tribunale del luogo dell’ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento.

In mancanza di figli minori, è territorialmente competente il tribunale del luogo di residenza del convenuto. 

Avv. Giuseppe Maniglia

Fonti normative e giurisprudenziali: art.473 bis 47, c.p.c.; Cass. 4109/2017;